lo statuto

Art. 1 (Denominazione)
E’ costituita la società denominata “COOPERATIVA DI COMUNITÀ DAVIDE LAZZARETTI”.
La società ha sede nel Comune di Roccalbegna all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art.111 – ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.
La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.

Art. 2 (Durata e norme applicabili)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo, e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)
La cooperativa, per il raggiungimento dello scopo mutualistico, si propone di perseguire gli interessi generali delle comunità del Comune di Roccalbegna e dei Comuni vicini, svolgendo la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori, sia lavoratori e/o soggetti imprenditoriali che utenti finali, in modo da far conseguire agli stessi condizioni lavorative o beni e servizi nei settori interessati di cui all’oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.
Lo scopo sociale è indirizzato alla promozione dell’autorganizzazione dei cittadini dei Comuni di cui al comma precedente, per il soddisfacimento dei loro bisogni e di quelli delle rispettive comunità, con particolare riguardo alla promozione e alla diffusione di una cultura ambientale ed etica, orientata all’utilizzo responsabile delle risorse naturali.
Con specifico riguardo ai soci lavoratori, essi intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali nell’ambito degli obiettivi di cui ai commi precedenti.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.
Con specifico riguardo ai soci imprenditori, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare e valorizzare le proprie attività ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori di attività di cui al comma successivo, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.
Con specifico riguardo ai soci utenti, essi intendono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di vita familiare, ottenendo, tramite la gestione in forma associata e la stipula di contratti di scambio con la cooperativa, beni e servizi nei settori di cui all’oggetto sociale, di qualità non inferiore alla media, alle migliori condizioni possibili.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con lavoratori o imprenditori terzi non soci.
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi dell’articolo 2514 codice civile.
La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo promuovendo la costituzione e la crescita di cooperative composte da cittadini appartenenti al territorio di riferimento.
Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale)
La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
La tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturalistico, ambientale, storico e culturale. Il recupero e la valorizzazione di zone agricole o forestali marginali o abbandonate.
La gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, tramite il recupero di edifici sfitti o inutilizzati mediante la ricettività diffusa per la promozione e valorizzazione dell’offerta turistica integrata o tramite qualsiasi altra forma di turismo compresa quella denominata “Albergo diffuso”;
L’organizzazione di campeggi temporanei, esperienze guidate nel territorio ed escursioni nell’ottica del perseguimento di un turismo sostenibile;
Il recupero del patrimonio e delle tradizioni agroalimentari e la valorizzazione, produzione e commercializzazione delle produzioni locali.
La gestione di strutture turistiche, servizi di ristorazione e somministrazione cibi e bevande, la gestione e rivendita di generi alimentari;
La fornitura di servizi ambientali; la fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici privati.
L’organizzazione di congressi e servizi correlati e diattività artistico culturali ricreative o di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, cinematografiche di promozione e diffusione della cultura;
Lo sviluppo e la presa in carico di servizi utili alla popolazione.
La presa in carico di attività di assistenza e sostegno alle persone e alle famiglie, la gestione di centri ricreativi e culturali, attività di doposcuola e centri estivi, centri per anziani.
La produzione e gestione di servizi di supporto alle imprese esistenti.
La sinergia con le associazioni attive sul territorio comunale e con la pubblica amministrazione per il perseguimento degli scopi comuni.
La realizzazione di progetti di corretta gestione dei rifiuti e di corretta gestione dell’acqua, nonché per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
Lo sviluppo e la gestione della formazione e della didattica La promozione, produzione e vendita di un artigianato del riciclo e del riuso.
La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale;
La promozione delle innovazioni e della ricerca scientifica soprattutto nell’ambito della pianificazione e dei modelli di contabilità ambientale e dei servizi ecosistemici. Senza specificare nel dettaglio le azioni necessarie ed utili al raggiungimento dell’oggetto sociale, si precisa che saranno adottate le forme di progettazione, organizzazione e gestione che la Cooperativa riterrà più consone al raggiungimento dell’oggetto stesso.
In particolare per la realizzazione dell’oggetto sociale la Cooperativa potrà:
• chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli enti pubblici locali in genere e da privati;
• acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari e impianti necessari per lo svolgimento delle attività sociali ivi compresa la propria sede;
• acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso o in comodato, aree, terreni agricoli per costruirvi gli impianti oggetto dell’attività sociale e condurvi direttamente o indirettamente le attività oggetto dell’attività sociale;
• dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
• concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.
In ragione dell’evoluzione delle esigenze della comunità di riferimento la Cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita della comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.
La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di partecipazione civica della comunità di riferimento anche attraverso la massima partecipazione alle scelte di programmazione e gestione delle attività connesse all’oggetto sociale, istituendo una sezione di verifica comunitaria, sia in forma diretta che mediante i sistemi messi a disposizione dalle nuove tecnologie.
La Cooperativa agirà anche attraverso la realizzazione di partenariati pubblico- privati che consentano di allargare l’esercizio della funzione pubblica, anche in senso economico e non soltanto consuntivo e programmatorio.
Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento delle diverse attività mutualistiche, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti – disciplinata da apposito regolamento – limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.
La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies del codice civile.
In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di Roccalbegna e dei comuni vicini, la cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita delle comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

TITOLO III
SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)
Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all’oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
Possono essere soci imprenditori le persone giuridiche, che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi resi dalla cooperativa in conformità all’oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
Possono essere soci utenti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati commerciali e non commerciali e le società che abbiano interesse a divenire utenti dei servizi e dei beni resi dalla cooperativa in conformità all’oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l’attività sociale.
L’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa.
Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l’apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.
Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella dellacooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro.
E’ fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell’Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato. Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.
A tal fine l’Organo amministrativo valuterà l’adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l’esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.

Art. 6 (Soci speciali)
L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio.
Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del codice civile.
I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e ilrapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 12 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:
1. l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l’ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall’assemblea dei soci entro i limiti di legge;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’art.46 del presente statuto;
6. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l’esistenza dei requisiti per l’ammissione.
Chi intende essere ammesso come socio imprenditore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall’organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l’ammissione, l’indicazione dell’ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 6 del presente statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l’assegnazione alla categoria ordinaria dei soci lavoratori ovvero a quella dei soci imprenditori e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
Chi intende essere ammesso come socio utente persona fisica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere le indicazioni di cui al primo comma ad eccezione del punto 2.
Chi intende essere ammesso come socio utente persona giuridica, enti pubblici, gli altri enti privati commerciali e non commerciali dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall’organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l’ammissione, l’indicazione dell’ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla cooperativa.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e ha effetto dall’annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)
I soci sono obbligati:
a) al versamento:
– della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;
– della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, se richiesta;
– del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)
L’esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che perda i requisiti per l’ammissione alla cooperativa;
b) che non sia più in condizione di svolgere l’attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
f) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;
h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell’erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
l) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 29.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 18 e 21, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 18, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 14 (Morte del socio)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L’ammissione sarà deliberata dall’Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 16 (Trattamento economico e normativo dei soci lavoratori)
Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci, tenendo conto della natura diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. La cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio nell’ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l’utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 (Strumenti finanziari)
Con deliberazione dell’assemblea, assunta con le modalità di cui all’articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 c.c. e dell’articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
– l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
– le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2483 c.c.; – i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
– l’eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V
RISTORNI

Art. 18 (Ristorni)
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
d. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
e. dalla riserva straordinaria;
f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

Art. 20 (Caratteristiche delle quote)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l’autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata.
Salvo espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio.
Il provvedimento dell’organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 5.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 29.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18;
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
g) la restante parte a riserva straordinaria.
Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l’erogazione del ristorno.

TITOLO VII
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Decisioni dei soci)
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2) la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
3) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente se necessario, nonché il compenso da corrispondere loro;
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7) l’approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;
8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 23 (Assemblee)
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, o mediante comunicazione via mail o altro strumento analogo purché sia garantita la tempestiva informazione a tutti i soci sugli argomenti da trattare, inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l’organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 26 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.
Per i soci speciali si applica l’articolo 6 del presente statuto.

Art. 27 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Amministrazione)
La cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.
Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l’organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’organo di controllo, se nominato.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.
Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all’organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
Gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dall’organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell’organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall’organo amministrativo, sentito il parere dell’organo di controllo, se nominato.

Art. 29 (Organo di controllo)
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell’organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali dei conti.
Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c. Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, l’assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.
Il sindaco unico deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.
Il sindaco unico relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.
Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., l’assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.
Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell’apposito Registro.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VIII
CONTROVERSIE

Art. 30 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.
Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno che provvederà alla nomina dell’arbitro/degli arbitri.
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31 (Scioglimento anticipato)
L’assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 34 (Clausole mutualistiche)
Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.